Responsabilità sanitaria e applicabilità della nuova “legge Gelli” ai procedimenti penali in corso

Responsabilità sanitaria e applicabilità della nuova “legge Gelli” ai procedimenti penali in corso
21 Aprile 2017: Responsabilità sanitaria e applicabilità della nuova “legge Gelli” ai procedimenti penali in corso 21 Aprile 2017

Come noto, la recentissima legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. legge Gelli), con l’introduzione del nuovo art. 590 sexies c.p., ha modificato i presupposti della responsabilità medica penale previsti dalla “legge Balduzzi”.

La nuova disposizione prevede che nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento previsto dagli artt. 589 o 590 c.p. (morte o lesioni personali) si sia verificato per imperizia del medico, quest’ultimo non possa essere punito nel caso abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida (che risultino adeguate alle specificità del caso concreto) ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico – assistenziali.

Pertanto, il sanitario che oggi dovesse cagionare lesioni personali o la morte del proprio paziente, per colpa dovuta ad imperizia, ma pur sempre nell’osservanza di raccomandazioni o di buone pratiche clinico – assistenziali, non potrà essere punito.

Ma nell’ipotesi di evento (morte o lesioni personali) verificatosi sotto la vigenza della previgente “legge Balduzzi”, quale sarà la normativa applicabile al medico?

In tutti i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa si applicherà l’art. 2, comma quarto c.p., che regola le ipotesi di successione delle leggi penali nel tempo.

Dovrà quindi trovare applicazione la normativa in concreto più favorevole al reo, con una valutazione rimessa interamente all’autorità giudicante.

E proprio tale valutazione sarà chiamata a fare nei prossimi mesi la Corte di Appello di Perugia, cui la Corte di Cassazione ha di recente rinviato un procedimento penale in tema di responsabilità sanitaria.

Nel caso di specie, infatti, un medico chirurgo era stato condannato in secondo grado per il reato di cui all’art. 590, commi 1 e 2 c.p., per aver causato ad una paziente, nel corso di un intervento chirurgico, lesioni personali consistite nell’indebolimento permanente dell’organo della digestione ed importanti esiti cicatriziali addominali e toracici.

L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione, affermando l’assenza di qualsivoglia imprudenza nell’esecuzione della prestazione sanitaria.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 610/17 depositata in data 30 marzo 2017, ha accolto l’impugnazione de qua ed annullato la sentenza di secondo grado, rinviando alla Corte di Appello per un nuovo esame della controversia.

Tuttavia, l’entrata in vigore, nelle more del processo penale in Cassazione, delle nuove disposizioni in tema di responsabilità sanitaria, richiederà alla Corte territoriale di verificare anche l’ambito applicativo della sopravvenuta normativa sostanziale.

Pertanto, la nuova “legge Gelli” troverà applicazione solo nel caso le sue disposizioni dovessero risultare in concreto più favorevoli al reo rispetto a quelle della vecchia normativa.

In caso contrario, la controversia penale verrà decisa alla luce della previgente “legge Balduzzi”.

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